Art. 14.
                 Indizione del referendum consultivo
 
   1.  I  progetti di legge ed i pareri eventualmente formulati entro
il termine di cui all'art. 7 comma 1  sono  esaminati  dal  Consiglio
regionale  che,  qualora  ritenga  proponibile  il progetto, delibera
l'indizione del referendum consultivo.
   2. La deliberazione adottata dal Consiglio regionale definisce  il
quesito   da   sottoporre  alla  consultazione  popolare  e  l'ambito
territoriale entro cui gli elettori saranno chiamati a  votare.  Art.
15.
 
         Modalita' di indizione e svolgimento del referendum
 
   1.  Le  modalita'  di  indizione  e  di svolgimento del referendum
consultivo, gli oneri economici nonche' gli adempimenti del Consiglio
regionale successivi al referendum stesso,  sono  disciplinati  dalle
disposizioni  contenute  nel  capo  II  del  titolo  II  della  legge
regionale 28 novembre 1977, n. 44.