Art. 14. Indizione del referendum consultivo 1. I progetti di legge ed i pareri eventualmente formulati entro il termine di cui all'art. 7 comma 1 sono esaminati dal Consiglio regionale che, qualora ritenga proponibile il progetto, delibera l'indizione del referendum consultivo. 2. La deliberazione adottata dal Consiglio regionale definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e l'ambito territoriale entro cui gli elettori saranno chiamati a votare. Art. 15. Modalita' di indizione e svolgimento del referendum 1. Le modalita' di indizione e di svolgimento del referendum consultivo, gli oneri economici nonche' gli adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum stesso, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44.