Art. 16. Contributi straordinari per la costituzione di unioni di comuni 1. Al fine di promuovere la costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge n. 142/1990, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, sulla base dei criteri individuati nel programma di cui all'art. 8, assegna ad ogni unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo straordinario, nonche'; per i dieci anni successivi, contributi annuali proporzionali al numero degli abitanti. 2. Trascorsi dieci anni dalla costituzione dell'unione senza che si sia proceduto alla fusione, il Consiglio regionale, per attuare la costituzione in comune dell'unione, delibera l'indizione del referen- dum consultivo, previa presentazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge volto a realizzare la fusione.