Art. 16.
             Contributi straordinari per la costituzione
                         di unioni di comuni
 
   1. Al fine di promuovere la costituzione di unione di  comuni,  ai
sensi  dell'art.  26  comma  8  della  legge  n.  142/1990, la Giunta
regionale, nei limiti delle disponibilita' di  bilancio,  sulla  base
dei  criteri  individuati nel programma di cui all'art. 8, assegna ad
ogni unione che si costituisca e ne faccia  richiesta  un  contributo
straordinario,  nonche';  per  i  dieci  anni  successivi, contributi
annuali proporzionali al numero degli abitanti.
   2. Trascorsi dieci anni dalla costituzione dell'unione  senza  che
si sia proceduto alla fusione, il Consiglio regionale, per attuare la
costituzione in comune dell'unione, delibera l'indizione del referen-
dum  consultivo, previa presentazione da parte della Giunta regionale
del disegno di legge volto a realizzare la fusione.