Art. 18.
                    Disposizioni per la vigilanza
 
   1.  La  Giunta  regionale  esercita  i  poteri  di  vigilanza e di
iniziativa in ordine alle funzioni delegate.
   2. In caso di persistente inattivita' dell'ente delegato la Giunta
regionale dispone ai sensi dell'art. 64 dello Statuto la revoca della
delega.
   3. La Giunta  regionale  trasferisce  alle  province  con  proprio
provvedimento le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle
funzioni delegate.