Art. 18. Disposizioni per la vigilanza 1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di iniziativa in ordine alle funzioni delegate. 2. In caso di persistente inattivita' dell'ente delegato la Giunta regionale dispone ai sensi dell'art. 64 dello Statuto la revoca della delega. 3. La Giunta regionale trasferisce alle province con proprio provvedimento le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.