Art. 19.
                      Successione nei rapporti
 
   1.  La  regolazione  dei  rapporti  conseguenti all'istituzione di
nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali e' delegata
alla provincia competente per territorio, tenuto conto  dei  principi
riguardanti  la  successione  delle  persone  giuridiche  e di quanto
disposto in proposito  dal  provvedimento  legislativo  regionale  di
variazione delle circoscrizioni.
   2.  I  regolamenti, i provvedimenti amministrativi e gli strumenti
urbanistici dei comuni di origine restano in vigore sino a quando non
vi provveda il comune  di  nuova  istituzione  o  il  comune  la  cui
circoscrizione risulti ampliata.