Art. 2.
                  Interventi regionali per favorire
                  l'associazionismo tra enti locali
 
   1.  I  benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a
favore dei consorzi tra enti locali sono estesi alle unioni di comuni
ed ai comuni e alle province che  abbiano  stipulato  convenzioni  ai
sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990.
   Le  convenzioni  indicano l'ente che deve presentare la domanda di
contributo e provvedere all'introito della stessa.