Art. 2. Interventi regionali per favorire l'associazionismo tra enti locali 1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a favore dei consorzi tra enti locali sono estesi alle unioni di comuni ed ai comuni e alle province che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990. Le convenzioni indicano l'ente che deve presentare la domanda di contributo e provvedere all'introito della stessa.