Art. 20.
               Determinazione e rettifica dei confini
 
   1. Qualora il confine tra due o piu' comuni non risulti delimitato
da  segni naturali facilmente riconoscibili o sia comunque incerto, i
comuni interessati possono proporre la determinazione o, se  occorre,
la rettifica dei confini mediante accordo.
   2.  Qualora  i  comuni  non  si  accordino  sulle  modalita' della
determinazione o della rettifica da effettuare, il  provvedimento  e'
assunto  dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'art.
18, la quale provvede d'ufficio o su richiesta  di  uno  dei  comuni,
esaminate  le  osservazioni  degli altri enti interessati, ovvero dal
Presidente della Giunta regionale qualora  i  comuni  appartengano  a
province diverse.