Art. 21.
                          Norma transitoria
 
   1.  Fino  all'adozione  delle  procedure specifiche previste dalla
normativa sull'area metropolitana, per  gli  interventi  relativi  ai
comuni in essa ricompresi, oltre ai criteri di cui all'art. 11 dovra'
essere   rispettato,  nell'ambito  di  quanto  previsto  dalla  legge
regionale 22 luglio 1991 n. 12, il criterio di coerenza con i confini
territoriali dell'area stessa.