Art. 21. Norma transitoria 1. Fino all'adozione delle procedure specifiche previste dalla normativa sull'area metropolitana, per gli interventi relativi ai comuni in essa ricompresi, oltre ai criteri di cui all'art. 11 dovra' essere rispettato, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1991 n. 12, il criterio di coerenza con i confini territoriali dell'area stessa.