Art. 22.
                            Norma finale
 
   1.  In applicazione dell'art. 61, comma 1, della legge n. 142/1990
cessano le competenze regionali sugli atti costitutivi,  modificativi
ed  estintivi  dei  consorzi  tra enti locali anche se esercitate per
delega.
   2. Restano ferme le disposizioni di cui  alla  legge  regionale  6
giugno  1988  n.  21  "Riordino  e programmazione dei servizi sociali
della regione Liguria" per quanto concerne le forme  associative  fra
enti locali in materia di assistenza sociale.