Art. 22. Norma finale 1. In applicazione dell'art. 61, comma 1, della legge n. 142/1990 cessano le competenze regionali sugli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei consorzi tra enti locali anche se esercitate per delega. 2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 "Riordino e programmazione dei servizi sociali della regione Liguria" per quanto concerne le forme associative fra enti locali in materia di assistenza sociale.