Art. 23. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli: 0508 "Contributi straordinari per la fusione di comuni e per la costituzione di unioni di comuni" con lo stanziamento di 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa; 0509 "Contributi annuali per la fusione di comuni e per la costituzione di unioni di comuni" per memoria. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 21 marzo 1994 FERRERO