Art. 23.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante prelevamento di lire 2.000.000.000  in  termini  di
competenza  e  di  cassa  dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti  da  provvedimenti  legislativi  in  corso
concernenti  spese  correnti  per  funzioni  normali"  dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno  finanziario  1994  ed
istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:
    0508  "Contributi  straordinari per la fusione di comuni e per la
costituzione  di  unioni  di   comuni"   con   lo   stanziamento   di
2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;
    0509  "Contributi  annuali  per  la  fusione  di  comuni e per la
costituzione di unioni di comuni" per memoria.
   2. Agli oneri per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con  i
relativi bilanci.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 21 marzo 1994
 
                               FERRERO