Art. 3. Convenzioni fra enti locali 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 142/1990 la Giunta regionale adotta un disciplinare-tipo per categorie di opere o servizi indicando le modalita' per l'appalto dell'opera o per il conferimento del servizio nonche' per la gestione degli stessi. Art. 4. Diffusione di informazioni 1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali la Regione, avvalendosi anche dello Sportello enti locali di cui alla legge regionale 4 settembre 1992 n. 25, garantisce lo scambio di informazioni e di notizie di carattere generale e specifico di reciproco interesse tra la Regione stessa, i comuni, le province e le comunita' montane, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.