Art. 3.
                     Convenzioni fra enti locali
 
   1. In  attuazione  dell'articolo  24,  comma  3,  della  legge  n.
142/1990   la   Giunta  regionale  adotta  un  disciplinare-tipo  per
categorie di opere o servizi indicando  le  modalita'  per  l'appalto
dell'opera o per il conferimento del servizio nonche' per la gestione
degli stessi. Art. 4.
 
                     Diffusione di informazioni
 
   1.  Al  fine  di  realizzare un efficiente sistema delle autonomie
locali la Regione, avvalendosi anche dello Sportello enti  locali  di
cui  alla  legge  regionale  4  settembre  1992  n. 25, garantisce lo
scambio  di  informazioni  e  di  notizie  di  carattere  generale  e
specifico  di reciproco interesse tra la Regione stessa, i comuni, le
province e le  comunita'  montane,  anche  attraverso  l'utilizzo  di
supporti informatici.