Art. 5. Presupposti dei provvedimenti legislativi 1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali avviene con legge regionale, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni contenute nel presente titolo. 2. L'istituzione di nuovi comuni o il mutamento delle circoscrizioni comunali devono rispondere ad obiettive esigenze di piu' razionale assetto del territorio, nonche' di piu' funzionale ed economica organizzazione, gestione ed utilizzazione dei servizi, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 142/1990. 3. Si puo' procedere al mutamento della denominazione del comune quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, ovvero nelle ipotesi indicate all'art. 9. In nessun caso la nuova denominazione puo' riferirsi a persone viventi.