Art. 5.
              Presupposti dei provvedimenti legislativi
 
   1.   L'istituzione  di  nuovi  comuni  e  la  modificazione  delle
circoscrizioni e  delle  denominazioni  comunali  avviene  con  legge
regionale,  nel  rispetto delle procedure previste dalle disposizioni
contenute nel presente titolo.
   2.  L'istituzione  di  nuovi   comuni   o   il   mutamento   delle
circoscrizioni  comunali  devono  rispondere ad obiettive esigenze di
piu' razionale assetto del territorio, nonche' di piu' funzionale  ed
economica  organizzazione,  gestione  ed  utilizzazione  dei servizi,
secondo i principi stabiliti dalla legge n. 142/1990.
   3. Si puo' procedere al mutamento della denominazione  del  comune
quando  ricorrano  esigenze  toponomastiche,  storiche,  culturali  o
turistiche, ovvero nelle ipotesi indicate all'art. 9. In nessun  caso
la nuova denominazione puo' riferirsi a persone viventi.