Art. 6.
                         I n i z i a t i v a
 
   1.  I progetti di legge relativi all'istituzione di nuovi comuni o
al mutamento delle circoscrizioni o  denominazioni  comunali,  devono
essere  motivati  con particolare riferimento ai presupposti previsti
dall'art. 5, commi 2 e 3.
   2. Ai sensi dell'art.  9  dello  Statuto  regionale,  l'iniziativa
legislativa  per i progetti di cui al comma 1 e' esercitata anche dai
cittadini, dai consigli comunali e dai consigli provinciali.
   3. La relazione illustrativa dei progetti di legge  presentati  in
esecuzione  del programma regionale di cui all'art. 10, deve indicare
la conformita' alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli
altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la
variazione proposta e i criteri generali di cui all'art. 11.
   4. Al fine di promuovere la fusione di tutti o  parte  dei  comuni
associati  compresi  nel  proprio  ambito  territoriale, le Comunita'
montane possono presentare apposita istanza all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio  regionale,  affinche'  venga  escrcitata  l'iniziativa
legislativa secondo la procedura prevista dai commi 6 e 7.
   5.  I  consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti
in un  comune  che  non  siano  in  grado  di  attivare  l'iniziativa
legislativa di cui al comma 2, non sussistendo i presupposti previsti
dall'art.  9  dello  Statuto  regionale,  possono  presentare istanza
all'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale  affinche'  si
promuova   il   necessario  procedimento.  Le  firme  degli  elettori
richiedenti devono essere  raccolte  secondo  le  modalita'  indicate
dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44.
   6.  L'Ufficio  di  Presidenza, ricevuta l'istanza, la trasmette ai
comuni e alle comunita' montane interessati, per la formulazione  del
parere  previsto dall'art. 7 comma 2. Il Consiglio regionale, entro i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma  2
di  tale  articolo, delibera in merito all'accoglimento dell'istanza,
motivando circa le ragioni di una eventuale reiezione.
   7. Con la delibera  di  accoglimento  dell'istanza,  il  Consiglio
regionale  affida  alla  Giunta l'incarico di elaborare, entro trenta
giorni,  il  conseguente  disegno  di  legge,  indice  il  referendum
consultivo,  stabilisce  il  quesito da sottoporre alla consultazione
popolare ed individua l'ambito territoriale entro  cui  gli  elettori
saranno chiamati a votare.