Art. 6. I n i z i a t i v a 1. I progetti di legge relativi all'istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni o denominazioni comunali, devono essere motivati con particolare riferimento ai presupposti previsti dall'art. 5, commi 2 e 3. 2. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto regionale, l'iniziativa legislativa per i progetti di cui al comma 1 e' esercitata anche dai cittadini, dai consigli comunali e dai consigli provinciali. 3. La relazione illustrativa dei progetti di legge presentati in esecuzione del programma regionale di cui all'art. 10, deve indicare la conformita' alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'art. 11. 4. Al fine di promuovere la fusione di tutti o parte dei comuni associati compresi nel proprio ambito territoriale, le Comunita' montane possono presentare apposita istanza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, affinche' venga escrcitata l'iniziativa legislativa secondo la procedura prevista dai commi 6 e 7. 5. I consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in un comune che non siano in grado di attivare l'iniziativa legislativa di cui al comma 2, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 9 dello Statuto regionale, possono presentare istanza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinche' si promuova il necessario procedimento. Le firme degli elettori richiedenti devono essere raccolte secondo le modalita' indicate dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44. 6. L'Ufficio di Presidenza, ricevuta l'istanza, la trasmette ai comuni e alle comunita' montane interessati, per la formulazione del parere previsto dall'art. 7 comma 2. Il Consiglio regionale, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 di tale articolo, delibera in merito all'accoglimento dell'istanza, motivando circa le ragioni di una eventuale reiezione. 7. Con la delibera di accoglimento dell'istanza, il Consiglio regionale affida alla Giunta l'incarico di elaborare, entro trenta giorni, il conseguente disegno di legge, indice il referendum consultivo, stabilisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare ed individua l'ambito territoriale entro cui gli elettori saranno chiamati a votare.