Art. 7. Pareri degli enti territoriali interessati 1. I progetti di legge per l'istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, sono trasmessi entro sette giorni ai comuni ed alle comunita' montane interessati, per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere di merito dei rispettivi consigli. Il parere dei comuni non e' richiesto per i progetti di legge presentati ad op- era dei comuni stessi; il parere delle comunita' montane non e' richiesto per i progetti elaborati in conformita' all'istanza di cui all'art. 6, comma 4. 2. Il parere dei comuni e delle comunita' montane interessati viene sentito, altresi', in relazione alle istanze presentate ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5. Tale parere, che deve essere formulato entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, non e' richiesto ai comuni o alle comunita' montane promotori delle istanze medesime. 3. Dopo l'espletamento dei referendum consultivi di cui al titolo III, i disegni di legge sono trasmessi, entro trenta giorni alla provincia competente per territorio, per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere di merito del consiglio provinciale. Tale parere non e' richiesto per i progetti di legge presentati dalla provincia. 4. Il parere della provincia viene formulato, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di legge, anche nel caso previsto dall'art. 6 comma 8.