Art. 7.
             Pareri degli enti territoriali interessati
 
   1.  I progetti di legge per l'istituzione di nuovi comuni o per il
mutamento delle circoscrizioni o delle denominazioni  comunali,  sono
trasmessi  entro  sette  giorni  ai  comuni ed alle comunita' montane
interessati,  per  la  formulazione,  entro   trenta   giorni   dalla
ricezione,  di un parere di merito dei rispettivi consigli. Il parere
dei comuni non e' richiesto per i progetti di legge presentati ad op-
era dei comuni stessi; il  parere  delle  comunita'  montane  non  e'
richiesto  per i progetti elaborati in conformita' all'istanza di cui
all'art. 6, comma 4.
   2. Il parere dei comuni  e  delle  comunita'  montane  interessati
viene  sentito,  altresi',  in  relazione  alle istanze presentate ai
sensi dell'art. 6 commi 4 e 5. Tale parere, che deve essere formulato
entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, non  e'  richiesto
ai comuni o alle comunita' montane promotori delle istanze medesime.
   3.  Dopo l'espletamento dei referendum consultivi di cui al titolo
III, i disegni di legge sono  trasmessi,  entro  trenta  giorni  alla
provincia  competente  per  territorio,  per  la  formulazione, entro
trenta giorni dalla ricezione, di un parere di merito  del  consiglio
provinciale.  Tale  parere  non  e' richiesto per i progetti di legge
presentati dalla provincia.
   4. Il parere della provincia viene formulato, entro trenta  giorni
dalla  presentazione  del  progetto di legge, anche nel caso previsto
dall'art. 6 comma 8.