Art. 8.
                     Istituzione di nuovi comuni
 
   1. L'istituzione di nuovi comuni puo'  avere  luogo  nei  seguenti
casi:
     a) fusione di due o piu' comuni contermini;
     b)  costituzione  in  comune  o in comuni autonomi di una o piu'
frazioni, borgate o parti di territorio di uno  stesso  comune  o  di
comuni distinti.