Art. 2. Organico del personale regionale 1. Fermo restando il numero complessivo dei posti dell'organico del personale del Consiglio, della Giunta, del Comitato di Controllo e dei servizi decentrati, la tabella "H" allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, gia' modificata con legge regionale 9 aprile 1990, n. 16 e legge regionale 4 settembre 1992, n. 25, e' cosi' modificata per le seguenti qualifiche funzionali: IV qualifica funzionale da 382 a 27; V qualifica funzionale da 20 a 375; VI qualifica funzionale da 390 a 375; VII qualifica funzionale da 120 a 135.