Art. 2.
                  Organico del personale regionale
 
   1.  Fermo  restando  il numero complessivo dei posti dell'organico
del personale del Consiglio, della Giunta, del Comitato di  Controllo
e  dei  servizi  decentrati,  la  tabella  "H"  allegata  alla  legge
regionale 27 agosto 1984, n. 44, gia' modificata con legge  regionale
9  aprile  1990,  n. 16 e legge regionale 4 settembre 1992, n. 25, e'
cosi' modificata per le seguenti qualifiche funzionali:
    IV qualifica funzionale da 382 a 27;
    V qualifica funzionale da 20 a 375;
    VI qualifica funzionale da 390 a 375;
    VII qualifica funzionale da 120 a 135.