Art. 4.
                       Norma di inquadramento
 
   1. I posti di  quinta  qualifica  funzionale  istituiti  ai  sensi
dell'art.  1  sono  utilizzati esclusivamente per l'inquadramento dei
dipendenti regionali di  ruolo  appartenenti  alla  quarta  qualifica
funzionale  che  vi  abbiano  diritto ai sensi di quanto previsto dal
presente articolo, anche se trasferiti per delega o trasferimento  di
funzioni  ad  altra  pubblica  amministrazione  successivamente al 31
dicembre 1993.
   2. Gli inquadramenti di cui alla presente legge ai sensi dell'art.
33, comma 1, della legge regionale 9 aprile 1990 hanno effetto dal  1
ottobre  1990  della  successiva  data  di  acquisizione del relativo
diritto da parte dei singoli dipendenti.
   3. Anche in relazione a quanto disposto dall'art. 32  dell'accordo
nazionale  di  lavoro relativo al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre
1990, si procede all'inquadramento nella quinta qualifica  funzionale
previo  corso-concorso  riservato  al  personale che alla data del 31
dicembre  1993  sia'  preposto  alle  mansioni  proprie  dei  profili
relativi  ai  posti da ricoprire, che abbia gia' svolto positivamente
le medesime mansioni in modo prevalente ed in via continuativa per un
periodo  non  inferiore  ad  un  anno  alla predetta data e che abbia
un'anzianita di effettivo servizio nella pubblica amministrazione  di
due anni alla predetta data.
   4.  La  giunta,  con  suoi provvedimenti individua i contenuti del
corso-concorso e costituisce  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente legge una commissione tecnica di accertamento
che, entro i successivi trenta  giorni,  individua  il  personale  di
quarta qualifica funzionale in possesso dei requisiti di cui al terzo
comma   ai   fini   dell'ammissione  al  corso-concorso  interno  per
l'inquadramento nella quinta qualifica funzionale nonche' la data  di
acquisizione dei requisiti stessi.
   5.  I  posti  di  settima  qualifica  funzionale  istituiti con le
disposizioni  previste  dall'art.  2  relativi   ai   nuovi   profili
professionali  dell'area  informatica sono coperti esclusivamente con
le modalita' previste dall'art. 33 della  legge  regionale  9  aprile
1990, n. 15.