Art. 4. Norma di inquadramento 1. I posti di quinta qualifica funzionale istituiti ai sensi dell'art. 1 sono utilizzati esclusivamente per l'inquadramento dei dipendenti regionali di ruolo appartenenti alla quarta qualifica funzionale che vi abbiano diritto ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, anche se trasferiti per delega o trasferimento di funzioni ad altra pubblica amministrazione successivamente al 31 dicembre 1993. 2. Gli inquadramenti di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 9 aprile 1990 hanno effetto dal 1 ottobre 1990 della successiva data di acquisizione del relativo diritto da parte dei singoli dipendenti. 3. Anche in relazione a quanto disposto dall'art. 32 dell'accordo nazionale di lavoro relativo al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, si procede all'inquadramento nella quinta qualifica funzionale previo corso-concorso riservato al personale che alla data del 31 dicembre 1993 sia' preposto alle mansioni proprie dei profili relativi ai posti da ricoprire, che abbia gia' svolto positivamente le medesime mansioni in modo prevalente ed in via continuativa per un periodo non inferiore ad un anno alla predetta data e che abbia un'anzianita di effettivo servizio nella pubblica amministrazione di due anni alla predetta data. 4. La giunta, con suoi provvedimenti individua i contenuti del corso-concorso e costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una commissione tecnica di accertamento che, entro i successivi trenta giorni, individua il personale di quarta qualifica funzionale in possesso dei requisiti di cui al terzo comma ai fini dell'ammissione al corso-concorso interno per l'inquadramento nella quinta qualifica funzionale nonche' la data di acquisizione dei requisiti stessi. 5. I posti di settima qualifica funzionale istituiti con le disposizioni previste dall'art. 2 relativi ai nuovi profili professionali dell'area informatica sono coperti esclusivamente con le modalita' previste dall'art. 33 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 15.