Art. 14. Abrogazione 1. La legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 (Finanziamento dell'attivita' del Comitato per il servizio radiotelevisivo) ed il Regolamento del Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo, approvato dal Consiglio regionale il 12 febbraio 1981, sono abrogati. 2. Le giacenze di cassa eventualmente ancora esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e conseguenti a stanziamenti erogati, in base alla legge regionale n. 28 del 1983, all'ex Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo a suo tempo costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, vengono trasferite al Comitato istituito con la presente legge.