Art. 8. Forme di partecipazione 1. Il Comitato promuove ed attua idonee forme di collaborazione con le emittenti private operanti nella Regione e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con gli organismi sindacali degli operatori dell'informazione, con gli ordini professionali, con gli organismi culturali e con tutti i soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri che la presente legge gli demanda. 2. Il Comitato promuove altresi' periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa e collabora alla loro organizzazione.