IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di favorire il potenziamento dei servizi di collegamento dell'isola, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore di imprese o enti che esercitano servizi pubblici di linee aeree di terzo livello per il trasporto collettivo di persone. 2. Sono considerate di terzo livello quelle linee aeree esercitate a mezzo di aereomobili ed elicotteri con capacita' di trasporto non superiore a cinquanta passeggeri e non inferiore a nove passeggeri.