Art. 11.
            Infrastrutture aeroportuali di terzo livello
 
   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei
trasporti, di concerto con l'Assessore regionale dei lavori  pubblici
e  dell'Assessore  regionale  della programmazione, presenta un piano
triennale per gli aeroporti di terzo livello.
   2. Il piano e' adottato con decreto del Presidente della Giunta ed
e' emanato dopo aver acquisito il parere della competente Commissione
consiliare.
   3. Il parere dovra' essere espresso entro il termine perentorio di
trenta  giorni  dal  ricevimento del piano, trascorso tale termine il
piano medesimo si intendera' approvato.
   4.  Alla  fine  di  ciascun  anno  dall'approvazione  del   piano,
l'Assessore   regionale   dei  trasporti  trasmette  alla  competente
Commissione consiliare una relazione sullo stato  di  attuazione  del
piano stesso.