Art. 11. Infrastrutture aeroportuali di terzo livello 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici e dell'Assessore regionale della programmazione, presenta un piano triennale per gli aeroporti di terzo livello. 2. Il piano e' adottato con decreto del Presidente della Giunta ed e' emanato dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consiliare. 3. Il parere dovra' essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del piano, trascorso tale termine il piano medesimo si intendera' approvato. 4. Alla fine di ciascun anno dall'approvazione del piano, l'Assessore regionale dei trasporti trasmette alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.