Art. 2.
                         C o n t r i b u t o
 
   1. Allo scopo di assicurare  un  regolare  servizio  di  trasporto
viene   corrisposto  un  contributo,  tendente  a  ripianare  perdite
derivanti  al  vettore  dalla  eventuale  mancata  occupazione  della
totalita'  dei  posti  offerti,  a favore delle societa' esercenti il
servizio e ricomprese in un organico  programma  annuale  predisposto
dall'Assessorato  regionale dei trasporti, previa deliberazione della
Giunta regionale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti.