Art. 2. C o n t r i b u t o 1. Allo scopo di assicurare un regolare servizio di trasporto viene corrisposto un contributo, tendente a ripianare perdite derivanti al vettore dalla eventuale mancata occupazione della totalita' dei posti offerti, a favore delle societa' esercenti il servizio e ricomprese in un organico programma annuale predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti.