Art. 9.
                               Acconti
 
   1.  L'Assessore  regionale  dei trasporti con proprio decreto puo'
corrispondere acconti nella misura  massima  del  50  per  cento  dei
contributi   previsti   dal   piano,   previo  rilascio  di  adeguata
fidejussione.
   2.  All'atto  dell'erogazione  del  contributo  si  procedera'  ai
necessari conguagli.