Art. 2. Con decreto del Presidente della Regione e' costituito un apposito "Comitato regionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione", composto da rappresentanti della Regione e degli Enti locali, degli istituti storici della Resistenza, di organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore. 2. Il Comitato e' organismo consultivo e propositivo della Regione. Il Comitato funge altresi', ai fini di cui alla presente legge, da organismo di coordinamento fra la regione e gli enti e le associazioni di cui al comma 1. A tal fine predispone, con l'ausilio del Comitato esecutivo di cui all'art. 3, un programma, articolato in tre anni, delle iniziative di ricerca storica e delle manifestazioni che si svolgeranno nel territorio regionale. 3. Il Comitato subentra ad ogni effetto, assumendone le funzioni di elaborazione, di coordinamento e di gestione, al precedente organismo istituito in attuazione della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31. Passano al Comitato tutti i finanziamenti ed i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto organismo.