Art. 2.
 
   Con decreto del Presidente della Regione e' costituito un apposito
"Comitato   regionale   per   le   celebrazioni   del   cinquantesimo
anniversario  della  Resistenza  e  della  Liberazione",  composto da
rappresentanti della Regione e  degli  Enti  locali,  degli  istituti
storici  della  Resistenza,  di  organismi  pubblici  e  privati,  di
associazioni operanti nel settore.
   2.  Il  Comitato  e'  organismo  consultivo  e  propositivo  della
Regione.  Il  Comitato  funge  altresi', ai fini di cui alla presente
legge, da organismo di coordinamento fra la regione e gli enti  e  le
associazioni  di cui al comma 1. A tal fine predispone, con l'ausilio
del Comitato esecutivo di cui all'art. 3, un programma, articolato in
tre  anni, delle iniziative di ricerca storica e delle manifestazioni
che si svolgeranno nel territorio regionale.
   3. Il Comitato subentra ad ogni effetto, assumendone  le  funzioni
di  elaborazione,  di  coordinamento  e  di  gestione,  al precedente
organismo istituito in attuazione della legge  regionale  31  gennaio
1977, n. 7, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1979, n.
31.  Passano al Comitato tutti i finanziamenti ed i rapporti attivi e
passivi facenti capo al predetto organismo.