Art. 5. 1. La Giunta regionale delibera sulle proposte del Comitato regionale, approva il programma delle iniziative di ricerca storica e delle manifestazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, assume i relativi impegni finanziari ed assegna al Comitato le somme impegnate. 2. La Giunta regionale designa, ai sensi degli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, il funzionario delegato alla erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di attivita', la somma impegnata.