Art. 5.
 
   1. La  Giunta  regionale  delibera  sulle  proposte  del  Comitato
regionale, approva il programma delle iniziative di ricerca storica e
delle  manifestazioni  di  cui  all'art.  2,  commi  2  e 3, assume i
relativi  impegni  finanziari  ed  assegna  al  Comitato   le   somme
impegnate.
   2.  La  Giunta  regionale  designa,  ai  sensi degli articoli 66 e
seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31,  il  funzionario
delegato  alla  erogazione  della  spesa,  a cui favore accredita, in
un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di attivita', la somma
impegnata.