Art. 6.
 
   1. Il Comitato regionale per  le  celebrazioni  del  cinquantesimo
anniversario  della  Resistenza  e  della  Liberazione  e il Comitato
esecutivo eserciteranno le loro funzioni fino al 31 dicembre 1995,  o
comunque   fino  alla  data  di  completamento  delle  manifestazioni
programmate ed organizzate.
   2.  Entro  il  31 dicembre di ogni anno considerato, il Presidente
del  Comitato  invia  al  Presidente  della  Giunta   regionale   una
dettagliata relazione sull'attivita' svolta.