Art. 6. 1. Il Comitato regionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione e il Comitato esecutivo eserciteranno le loro funzioni fino al 31 dicembre 1995, o comunque fino alla data di completamento delle manifestazioni programmate ed organizzate. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato, il Presidente del Comitato invia al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attivita' svolta.