Art. 7.
 
   1.  Le  quote  di  spesa,  a  carico  del  bilancio generale della
Regione, afferenti i diversi esercizi  finanziari,  sono  determinate
con legge di bilancio.
   2.  La  Regione e' autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi
in  caso  di  eventuali  assegnazioni  da  parte  dello  Stato  o  di
contributi  da  parte  degli enti locali, in ordine alle celebrazioni
del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazoine.