Art. 7. 1. Le quote di spesa, a carico del bilancio generale della Regione, afferenti i diversi esercizi finanziari, sono determinate con legge di bilancio. 2. La Regione e' autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi in caso di eventuali assegnazioni da parte dello Stato o di contributi da parte degli enti locali, in ordine alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazoine.