Art. 2.
 
   1.  Il  3›  comma  dell'art.  3 della legge regionale n. 3 dell'11
gennaio 1994 e' cosi' integrato:
   "Il presidente del  Gruppo  consiliare  conferisce  l'incarico  di
responsabile  d'ufficio  ad  uno  dei dirigenti assegnati a norma del
primo comma o, in mancanza, provvisoriamente,  ad  un  dipendente  in
possesso almeno del settimo livello".
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del  combinato  disposto  degli  articoli 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera'  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 6 aprile 1994
 
                             MARTELLOTTA