Art. 2. 1. Il 3 comma dell'art. 3 della legge regionale n. 3 dell'11 gennaio 1994 e' cosi' integrato: "Il presidente del Gruppo consiliare conferisce l'incarico di responsabile d'ufficio ad uno dei dirigenti assegnati a norma del primo comma o, in mancanza, provvisoriamente, ad un dipendente in possesso almeno del settimo livello". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 6 aprile 1994 MARTELLOTTA