(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 9
                         del 15 marzo 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a:
     a)  disciplinare  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  alla
Regione  sarda ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 6 dello Statuto
speciale per la Sardegna;
     b)  garantire  l'esistenza  dell'uso  civico,  conservandone   e
recuperandone  i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione
a vantaggio delle collettivita' delle terre soggette agli usi civici;
     c)  assicurare  la  partecipazione  diretta  dei   Comuni   alla
programmazione  ed al controllo dell'uso del territorio, tutelando le
esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;
     d) tutelare la potenzialita' produttiva  dei  suoli,  prevedendo
anche nuove forme di godimento del territorio purche' vantaggiose per
la collettivita' sotto il profilo economico e sociale;
     e)  precisare  le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione
regionale in materia di usi Civici.