(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 9 del 15 marzo 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a: a) disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione sarda ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna; b) garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio delle collettivita' delle terre soggette agli usi civici; c) assicurare la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni; d) tutelare la potenzialita' produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purche' vantaggiose per la collettivita' sotto il profilo economico e sociale; e) precisare le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale in materia di usi Civici.