Art. 10. Pubblicita' dei decreti di approvazione dei piani 1. Il decreto di approvazione dei piani di intervento sui terreni ad uso civico e' pubblicato per la durata di trenta giorni, per consentire ricorsi in opposizione, mediante affissione nell'albo del Comune o dei Comuni interessati. Della pubblicazione deve essere data notizia alle comunita' interessate con idonei mezzi di diffusione. 2. Decorso il termine anzidetto senza che siano proposte opposizioni, il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sarda. 3. In caso di opposizione, da esperirsi in base alle leggi dello Stato e della Regione, il decreto viene pubblicato che il provvedimento di rigetto dell'opposizione e' divenuto definitivo.