Art. 10.
          Pubblicita' dei decreti di approvazione dei piani
 
   1.  Il decreto di approvazione dei piani di intervento sui terreni
ad uso civico e' pubblicato per  la  durata  di  trenta  giorni,  per
consentire  ricorsi in opposizione, mediante affissione nell'albo del
Comune o dei Comuni interessati. Della pubblicazione deve essere data
notizia alle comunita' interessate con idonei mezzi di diffusione.
   2.  Decorso  il  termine  anzidetto  senza  che   siano   proposte
opposizioni,  il  decreto  viene  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione sarda.
   3. In caso di opposizione, da esperirsi in base alle  leggi  dello
Stato   e   della   Regione,  il  decreto  viene  pubblicato  che  il
provvedimento di rigetto dell'opposizione e' divenuto definitivo.