Art. 12. Regolamento comunale di gestione dei terreni civici 1. I Comuni nella cui circoscrizione esistono terreni ad uso civico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono emanare, se ne sono sprovvisti, il regolamento per la gestione di detti terreni, ovvero, se necessario, adattare quello esistente alle disposizioni della presente legge. 2. Sul regolamento deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.