Art. 12.
         Regolamento comunale di gestione dei terreni civici
 
   1. I Comuni nella  cui  circoscrizione  esistono  terreni  ad  uso
civico,  entro  un  anno  dall'entrata in vigore della presente legge
devono emanare, se ne sono sprovvisti, il regolamento per la gestione
di detti terreni, ovvero, se necessario,  adattare  quello  esistente
alle disposizioni della presente legge.
   2.    Sul    regolamento   deve   essere   acquisito   il   parere
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.