Art. 13.
                      Contenuto del regolamento
 
   1. Il regolamento per l'uso dei terreni gravati da uso civico deve
disciplinare:
     a)  l'esercizio  delle  forme   tradizionali   di   uso   civico
relativamente  al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi
e temporali, alle modalita' di concessione, alle eventuali condizioni
ed  ai  modi  di  individuazione  e   di   pagamento   dell'eventuale
corrispettivo;
     b)  le  forme di utilizzazione non tradizionale relativamente ai
contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione,  alle
modalita'  di  individuaizone  e di pagamento dei corrispettivi, alle
modalita' di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
     c) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni,  con
lindicazione  delle  fonti  di  entrata  e la previsione delle misure
previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332,
e di altre norme analoghe;
     d)   le   modalita'  di  contestazione  delle  infrazioni  e  di
irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  14,  i  modi  di
risarcimento dei danni e le relative garanzie.
   2.   Nel  regolamento  possono  altresi'  essere  disciplinate  le
modalita' della raccolta consuetudinaria di erbe,  di  animali  e  di
frutti  spontanei,  qualora il Comune ne ravvisi l'opportunita' e non
siano gia' disciplinate da altre leggi.