Art. 13. Contenuto del regolamento 1. Il regolamento per l'uso dei terreni gravati da uso civico deve disciplinare: a) l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalita' di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo; b) le forme di utilizzazione non tradizionale relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalita' di individuaizone e di pagamento dei corrispettivi, alle modalita' di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative; c) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con lindicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe; d) le modalita' di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie. 2. Nel regolamento possono altresi' essere disciplinate le modalita' della raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunita' e non siano gia' disciplinate da altre leggi.