Art. 15. Atti di disposizione dei terreni civici 1. Gli immobili soggetti ad uso civico possono essere destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, quando cio' comporti un reale beneficio per la generalita' dei cittadini titolari del diritto di uso civico. 2. Gli atti di disposizione degli immobili ad uso civico (mutamenti di destinazione, concessioni in affitto, alienazioni, per- mute) devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullita', con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale. 3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di terreni ad uso civico e' adottato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.