Art. 15.
               Atti di disposizione dei terreni civici
 
   1. Gli immobili soggetti ad uso civico possono essere destinati ad
utilizzazione  diversa  da  quella cui sono assoggettati, quando cio'
comporti un reale beneficio per la generalita' dei cittadini titolari
del diritto di uso civico.
   2.  Gli  atti  di  disposizione  degli  immobili  ad  uso   civico
(mutamenti di destinazione, concessioni in affitto, alienazioni, per-
mute)  devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullita',
con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-
pastorale.
   3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di
terreni  ad  uso  civico   e'   adottato   dall'Assessore   regionale
dell'agricoltura  e riforma agro-pastorale previa deliberazione della
Giunta regionale.