Art. 16.
                        Riserva di esercizio
 
   1. Il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio  comunale  a
maggioranza   assoluta   dei  suoi  componenti,  puo'  stabilire  che
l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie
di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che
devono essere  autorizzate  dall'Assessore  regionale  competente  in
materia di usi civici.
   2.  L'anzidetta  riserva  d'uso non puo' avere durata superiore ai
dieci  anni,  deve  prevedere  delle  compensazioni  per  il  mancato
esercizi  o  del  diritto  d'uso  e  decade  con  il  venir  meno dei
presuposti che l'hanno determinata.  Puo'  essere  rinnovata  con  la
stessa procedura della concessione.