Art. 16. Riserva di esercizio 1. Il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessore regionale competente in materia di usi civici. 2. L'anzidetta riserva d'uso non puo' avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizi o del diritto d'uso e decade con il venir meno dei presuposti che l'hanno determinata. Puo' essere rinnovata con la stessa procedura della concessione.