Art. 18.
               Permuta e alienazione di terreni civici
 
   1. La permuta o l'alienazione di terreni soggetti  ad  uso  civico
sono  chieste  dai  Comuni  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 17.
   2.  L'autorizzazione  alla   permuta   viene   consentita   previo
accertamento  dell  acorrispondenza  del  valore  dei terreni oggetto
della permuta stessa. Gli usi civici gravanti  sui  terreni  dati  in
permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione.
   3.  L'autorizzazione  all'alienazione  di  terre  di uso civico e'
concessa nei casi in cui e' impossibile realizzare i fini per i quali
essa e' richiesta con il mutamento di destinanzione.
   4. Il prezzo dell'alienazione deve corrispondere al valore  venale
del  bene,  nella  sua  reale  entita', tenendo conto delle eventuali
favorevoli   prospettive   di   incremento   per   urbanizzazione   a
valorizzazione  turistica  e deve essere stabilito previa valutazione
dell'Ufficio tecnico erariale.
   5.  Le  finalita'  in  vista  delle  quali  e'   stata   richiesta
l'autorizzazione  all'alienazione  devono  essere realizzate entro un
termine stabilito. In difetto, le terre sono  retrocesse  di  diritto
all'alienante  al quale e' riservato il diritto di prelazione in caso
di alienazione del bene nel biennio successivo.  Tali  clausole  sono
inserite   nel   contratto  di  compravendita  anche  ai  fini  della
trascrizione.
   6. I beni acquisiti dal Comune per effetto della  retrocessione  o
dell'esercizio  della  prelazione  tornano al regime giuridico di uso
civico.