Art. 18. Permuta e alienazione di terreni civici 1. La permuta o l'alienazione di terreni soggetti ad uso civico sono chieste dai Comuni con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 17. 2. L'autorizzazione alla permuta viene consentita previo accertamento dell acorrispondenza del valore dei terreni oggetto della permuta stessa. Gli usi civici gravanti sui terreni dati in permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione. 3. L'autorizzazione all'alienazione di terre di uso civico e' concessa nei casi in cui e' impossibile realizzare i fini per i quali essa e' richiesta con il mutamento di destinanzione. 4. Il prezzo dell'alienazione deve corrispondere al valore venale del bene, nella sua reale entita', tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione a valorizzazione turistica e deve essere stabilito previa valutazione dell'Ufficio tecnico erariale. 5. Le finalita' in vista delle quali e' stata richiesta l'autorizzazione all'alienazione devono essere realizzate entro un termine stabilito. In difetto, le terre sono retrocesse di diritto all'alienante al quale e' riservato il diritto di prelazione in caso di alienazione del bene nel biennio successivo. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. 6. I beni acquisiti dal Comune per effetto della retrocessione o dell'esercizio della prelazione tornano al regime giuridico di uso civico.