Art. 19. Pubblicita' dei decreti autorizzativi 1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14, sono pubblicati per quindici giorni, per consentire ricorsi in opposizione, nell'albo pretorio del Comune interessato e, successivamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Rimangono salvi i rimedi eventualmente esperibili in base alle leggi dello Stato e della Regione.