Art. 19.
                Pubblicita' dei decreti autorizzativi
 
   1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura  e  riforma
agro-pastorale,  di  cui  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  14, sono
pubblicati  per  quindici   giorni,   per   consentire   ricorsi   in
opposizione,   nell'albo   pretorio   del   Comune   interessato   e,
successivamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   2.  Rimangono salvi i rimedi eventualmente esperibili in base alle
leggi dello Stato e della Regione.