Art. 20.
                        Controlli dei Comuni
 
   1. I Comuni vigilano sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei
concessionari dell'esercizio di uso civico,  delle  prescrizioni  dei
regolamenti  comunali e delle clausole contenute nei provvedimenti di
concessione. L'inosservanza  di  tali  prescrizioni  puo'  comportare
l'interdizione dell'uso e la revoca delle concessioni.
   2.  Qualora  la  gestione  dei  terreni civici sia affidata ad una
azienda, ad un consorzio o ad altro soggetto, il Comune  esercita  su
questi soggetti la vigilanza ed il controllo secondo le forme e con i
criteri  al  riguardo  previsti dalla vigente legislazione, in quanto
compatibili.