Art. 20. Controlli dei Comuni 1. I Comuni vigilano sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei concessionari dell'esercizio di uso civico, delle prescrizioni dei regolamenti comunali e delle clausole contenute nei provvedimenti di concessione. L'inosservanza di tali prescrizioni puo' comportare l'interdizione dell'uso e la revoca delle concessioni. 2. Qualora la gestione dei terreni civici sia affidata ad una azienda, ad un consorzio o ad altro soggetto, il Comune esercita su questi soggetti la vigilanza ed il controllo secondo le forme e con i criteri al riguardo previsti dalla vigente legislazione, in quanto compatibili.