Art. 21. Controlli dell'Assessorato regionale 1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, mediante opportuni controlli sia d'ufficio che su segnalazione dei titolari del diritto di uso civico, vigila sull'osservanza da parte dei Comuni, dei concessionari e dei cittadini, delle prescrizioni contenute nella presente legge, nei piani di valorizzazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli atti di disposizione dei terreni di uso civico. 2. Qualora dai controlli risultino violazioni delle anzidette prescrizioni l'Assessore adotta gli opportuni rimedi amministrativi. In caso di lesione di diritti propone alla Giunta regionale l'esperimento delle conseguenti azioni giurisdizionali.