Art. 21.
                Controlli dell'Assessorato regionale
 
   1.  L'Assessore  regionale  dell'agricoltura   e   riforma   agro-
pastorale,   mediante   opportuni  controlli  sia  d'ufficio  che  su
segnalazione  dei  titolari  del  diritto  di  uso   civico,   vigila
sull'osservanza   da  parte  dei  Comuni,  dei  concessionari  e  dei
cittadini, delle prescrizioni contenute  nella  presente  legge,  nei
piani  di  valorizzazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli
atti di disposizione dei terreni di uso civico.
   2. Qualora dai  controlli  risultino  violazioni  delle  anzidette
prescrizioni  l'Assessore adotta gli opportuni rimedi amministrativi.
In  caso  di  lesione  di  diritti  propone  alla  Giunta   regionale
l'esperimento delle conseguenti azioni giurisdizionali.