Art. 22.
                     Recupero dei terreni civici
 
   1.  Entro  un  anno  dall'entrata in vigore della presente legge i
Comuni devono promuovere le azioni necessarie  per  il  recupero  dei
terreni comunali ad uso civico, il cui accertamento sia gia' avvenuto
con   decreto  dell'organo  competente,  che  risultino  abusivamente
occupati o detenuti senza titolo valido.
   2. In difetto vi provvede, su  proposta  dell'Assessore  regionale
dell'agricoltura   e   riforma  agropastorale,  la  Giunta  regionale
mediante la nomina di un commissario ad acta.