Art. 22. Recupero dei terreni civici 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono promuovere le azioni necessarie per il recupero dei terreni comunali ad uso civico, il cui accertamento sia gia' avvenuto con decreto dell'organo competente, che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido. 2. In difetto vi provvede, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, la Giunta regionale mediante la nomina di un commissario ad acta.