Art. 3.
             Indennita' per la perdita del diritto d'uso
 
   1.  Gli  atti  di  disposizione  che  comportano l'ablazione o che
comunque incidono sulla titolarita'  dei  diritti  di  uso  civico  o
sull'esercizio  di questi sono autorizzati e adottati, dai competenti
organi amministrativi, previa la  determinazione  dell'indennita'  da
corrispondere alla collettivita' titolare dei diritti stessi.
   2.  I  capitali costituiti dalle indennita' di cui al comma 1 sono
destinati  ad  opere  permanenti   di   interessse   generale   della
popolazione.