Art. 3. Indennita' per la perdita del diritto d'uso 1. Gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarita' dei diritti di uso civico o sull'esercizio di questi sono autorizzati e adottati, dai competenti organi amministrativi, previa la determinazione dell'indennita' da corrispondere alla collettivita' titolare dei diritti stessi. 2. I capitali costituiti dalle indennita' di cui al comma 1 sono destinati ad opere permanenti di interessse generale della popolazione.