Art. 6. Inventario generale delle terre civiche 1. L'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche libere da occupazioni esistenti nella Regione, articolato per Comuni e con l'indicazione delle terre appartenenti alle franzioni, ove esistenti. Sono altresi' formati appositi elenchi delle terre abusivamente occupate o possedute con titolo illegittimo. 2. Nell'inventario, che viene periodicamente aggiornato, devono essere indicati tutti i dati idonei per la identificazine delle terre. 3. Gli inventari sono di natura ricognitiva e le eventuali omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni. 4. Per la formazione dell'inventario l'Assessore puo' avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.