Art. 6.
               Inventario generale delle terre civiche
 
   1. L'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
provvede  a  formare l'inventario generale delle terre civiche libere
da occupazioni esistenti nella Regione, articolato per Comuni  e  con
l'indicazione delle terre appartenenti alle franzioni, ove esistenti.
Sono  altresi'  formati  appositi  elenchi  delle  terre abusivamente
occupate o possedute con titolo illegittimo.
   2. Nell'inventario, che viene  periodicamente  aggiornato,  devono
essere  indicati  tutti  i  dati  idonei  per la identificazine delle
terre.
   3. Gli  inventari  sono  di  natura  ricognitiva  e  le  eventuali
omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni.
   4. Per la formazione dell'inventario l'Assessore puo' avvalersi di
esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di
urbanistica.