Art. 7. Tenuta dell'inventario 1. L'inventario costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni ad uso civico. 2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale provvede ad apportare, all'inventario ed agli elenchi di cui sopra, le variazioni conseguenti alle modifiche verificatesi negli elementi che li costituiscono.