Art. 7.
                       Tenuta dell'inventario
 
   1.   L'inventario   costituisce  il  documento  ufficiale  per  la
programmazione  degli  interventi  di   utilizzazione,   recupero   e
valorizzazione dei terreni ad uso civico.
   2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale
provvede  ad  apportare, all'inventario ed agli elenchi di cui sopra,
le variazioni conseguenti alle modifiche verificatesi negli  elementi
che li costituiscono.