Art. 8.
                 Piani di valorizzazione e recupero
                         delle terre civiche
 
   1. Sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetti ad uso
civico  i  Comuni  singoli  o  consorziati, avvalendosi eventualmente
della  collaborazione   tecnico-finanziaria   delle   Amministrazioni
provinciali o regionali, predispongono i piani di valorizzazione e di
recupero  delle  terre  ad  uso  civico  ricadenti  nelle  rispettive
circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico  delle
comunita'  interessate. I piani devono rispondere ai fini di pubblico
interesse, non devono compromettere l'esistenza degli  usi  civici  e
non devono pregiudicare i diritti delle collettivita' utenti.
   2.  I  piani  possono  prevedere  per  i  terreni una destinazione
diversa da quella cui questi sono soggetti qualora tale destinanzione
comporti,  per  la  collettivita'  interessata,  un  reale   notevole
vantaggio.   A   tal  fine  i  terreni  possono  essere  concessi  ad
amministrazioni, enti societa', cittadini singoli o associati.