Art. 8. Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche 1. Sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetti ad uso civico i Comuni singoli o consorziati, avvalendosi eventualmente della collaborazione tecnico-finanziaria delle Amministrazioni provinciali o regionali, predispongono i piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunita' interessate. I piani devono rispondere ai fini di pubblico interesse, non devono compromettere l'esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettivita' utenti. 2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora tale destinanzione comporti, per la collettivita' interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti societa', cittadini singoli o associati.