Art. 9. Adozione e approvazione dei piani 1. I piani di cui all'articolo 8 sono adottati con deliberazione dei consigli comunali. 2. I piani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.