Art. 9.
                  Adozione e approvazione dei piani
 
   1. I piani di cui all'articolo 8 sono adottati  con  deliberazione
dei consigli comunali.
   2.  I piani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta
regionale,  su  deliberazione  della  Giunta  medesima  adottata   su
proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.