Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 1/1993, modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 34/1993, e' sostituito dai seguenti: "1. L'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti provvede alla ridefinizione del testo del PTP con l'ausilio del 'comitato tecnico degli enti locali', all'uopo costituito dagli enti locali stessi ed incaricato entro il termine di cui all'art. 10, comma 2. 1.-bis. L'Associazione dei sindaci e l'associazione dei presidenti delle comunita' montane della Valle d'Aosta esprimono parere sulla ridefinizione del PTP entro novanta giorni dalla ricezione del testo. La Giunta regionale, acquisiti il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) di cui all'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale), il parere della competente Commissione consiliare permanente ed il parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), adotta il PTP e ne da' comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione".