Art. 2.
 
   1.   Il  comma  1  dell'art.  12  della  legge  regionale  1/1993,
modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 34/1993,  e'
sostituito dai seguenti:
   "1.    L'Ufficio   regionale   di   urbanistica   dell'Assessorato
dell'ambiente, territorio e trasporti provvede alla ridefinizione del
testo del PTP con l'ausilio del 'comitato tecnico degli enti locali',
all'uopo costituito dagli enti locali stessi ed incaricato  entro  il
termine di cui all'art. 10, comma 2.
   1.-bis. L'Associazione dei sindaci e l'associazione dei presidenti
delle  comunita'  montane  della Valle d'Aosta esprimono parere sulla
ridefinizione del PTP entro novanta giorni dalla ricezione del testo.
La Giunta regionale, acquisiti il parere del Comitato  regionale  per
la  pianificazione territoriale (CRPT) di cui all'art. 18 della legge
regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia di urbanistica e di
pianificazione territoriale), il parere della competente  Commissione
consiliare  permanente  ed  il  parere  del  Comitato scientifico per
l'ambiente di cui all'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6
(Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto  ambientale),
adotta  il  PTP e ne da' comunicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione".