Art. 4.
                             Gemellaggi
 
   1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera del
Governo, favorisce e sostiene le iniziative dei  comuni  veneti  che,
nel  quadro  del  consolidamento  della  comune  identita'  culturale
europea,  propongono   gemellaggi   con   enti   territoriali   delle
Repubbliche  di  Slovenia  e  di  Croazia, in cui siano persistenti o
storicamente rilevanti la cultura  e  la  tradizione  veneta,  o  che
registrino la presenza significativa di comunita' italiane di origine
veneta.