Art. 4. Gemellaggi 1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera del Governo, favorisce e sostiene le iniziative dei comuni veneti che, nel quadro del consolidamento della comune identita' culturale europea, propongono gemellaggi con enti territoriali delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione veneta, o che registrino la presenza significativa di comunita' italiane di origine veneta.