Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  di  lire  1.000 milioni, per il triennio 1994-1996,
derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:  quanto
a  lire  300  milioni  per  l'anno  1994  mediante utilizzo, per pari
importo, per competenza e per cassa, della partita n.  4  "Interventi
per  l'Istria  e  la  Dalmazia"  del  fondo  globale  spese correnti,
iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa  del
bilancio  per  l'anno finanziario 1994; quanto a lire 350 milioni per
ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo, per pari  importo,
per  sola  competenza  della  medesima partita di fondo globale spese
correnti iscritta al capitolo 80210 dello stato di  previsione  della
spesa  del  bilancio  pluriennale  1994-1996.  Nei  medesimi stati di
previsione della spesa e'  istituito  il  capitolo  70020  denominato
"Interventi   regionali  per  il  recupero,  la  conservazione  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria
e nalla Dalmazia"  con  lo  stanziamento  di  lire  300  milioni  per
competenza e per cassa per l'anno 1994 e di lire 350 milioni per sola
competenza per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
  2.  Per  gli  esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai
sensi dell'art. 32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n.  72
e successive integrazioni e modificazioni.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 7 aprile 1994
 
                               PUPILLO