Art. 8. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 1.000 milioni, per il triennio 1994-1996, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 300 milioni per l'anno 1994 mediante utilizzo, per pari importo, per competenza e per cassa, della partita n. 4 "Interventi per l'Istria e la Dalmazia" del fondo globale spese correnti, iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994; quanto a lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo, per pari importo, per sola competenza della medesima partita di fondo globale spese correnti iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996. Nei medesimi stati di previsione della spesa e' istituito il capitolo 70020 denominato "Interventi regionali per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nalla Dalmazia" con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1994 e di lire 350 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 1995 e 1996. 2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai sensi dell'art. 32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive integrazioni e modificazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 7 aprile 1994 PUPILLO