IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al presidente della Giunta regionale, agli assessori regionali e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4- bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, e' corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennita' di cui alla lettera e) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, successive modifiche ed integrazioni, ridotta di un quinto.