Art. 10.
             Programmi e progetti regionali d'intervento
 
   1. In  attuazione  del  programma  regionale  e,  comunque,  degli
obiettivi  in  esso  indicati,  la  Giunta regionale, avvalendosi del
comitato  della  programmazione  di  cui  all'articolo  15,   elabora
programmi o progetti annuali o pluriennali di intervento.
   2.  I  programmi  o  i  progetti  debbono  specificare, in termini
materiali e finanziari, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi,
nonche' i soggetti responsatili dell'attuazione e le modalita', anche
economico-finanziarie, della loro realizzazione.
   3. I programmi e i progetti sono elaborati  in  coerenza  con  gli
strumenti  di pianificazione territoriale e con il bilancio annuale e
pluriennale della Regione.
   4.  I  programmi  e  i  progetti  tengono  conto  degli  atti   di
programmazione  socio-economica  e  degli strumenti di pianificazione
territoriale degli enti locali interessati, al fine  di  conseguirne,
ove  necessario,  la  modificazione  nel  rispetto delle procedure di
legge.