Art. 10. Programmi e progetti regionali d'intervento 1. In attuazione del programma regionale e, comunque, degli obiettivi in esso indicati, la Giunta regionale, avvalendosi del comitato della programmazione di cui all'articolo 15, elabora programmi o progetti annuali o pluriennali di intervento. 2. I programmi o i progetti debbono specificare, in termini materiali e finanziari, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, nonche' i soggetti responsatili dell'attuazione e le modalita', anche economico-finanziarie, della loro realizzazione. 3. I programmi e i progetti sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e con il bilancio annuale e pluriennale della Regione. 4. I programmi e i progetti tengono conto degli atti di programmazione socio-economica e degli strumenti di pianificazione territoriale degli enti locali interessati, al fine di conseguirne, ove necessario, la modificazione nel rispetto delle procedure di legge.