Art. 11. Atti regionali di programmazione di settore o intersettoriali 1. Costituiscono atti della programmazione regionale, oltre ai programmi e ai progetti previsti dall'articolo 10, quelli disciplinati dalla normativa comunitaria, statale e regionale. 2. Gli atti, di cui al comma 1, integrano il Programma regionale quando siano approvati dopo la sua entrata iri vigore. 3. Ove gli atti, di cui al comma 1, prevedano specificazioni sub- regionali, devono, comunque, individuare i soggetti abilitati alla loro elaborazione, le procedure e i criteri da seguire e i contenuti delle specificazioni stesse, che costituiscono indicazioni vincolanti rispetto ai documenti di programmazione predisposti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. La Giunta regionale assicura, con le procedure indicate all'articolo 24, la coerenza degli atti di programmazione di cui al comma 1 con i piani territoriali di competenza regionale.