Art. 11.
             Atti regionali di programmazione di settore
                          o intersettoriali
 
   1. Costituiscono atti della  programmazione  regionale,  oltre  ai
programmi   e   ai   progetti   previsti   dall'articolo  10,  quelli
disciplinati dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
   2. Gli atti, di cui al comma 1, integrano il  Programma  regionale
quando siano approvati dopo la sua entrata iri vigore.
   3.  Ove gli atti, di cui al comma 1, prevedano specificazioni sub-
regionali, devono, comunque, individuare i  soggetti  abilitati  alla
loro  elaborazione, le procedure e i criteri da seguire e i contenuti
delle specificazioni stesse, che costituiscono indicazioni vincolanti
rispetto  ai  documenti  di  programmazione  predisposti  dagli  enti
locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
   4.  La  Giunta  regionale  assicura,  con  le  procedure  indicate
all'articolo 24, la coerenza degli atti di programmazione di  cui  al
comma 1 con i piani territoriali di competenza regionale.