Art. 14. Atti di programmazione socio-economica comunale 1. Gli atti di programmazione socio-economica comunale sono costituiti dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e pluriennale e dai piani e programmi urbanistici comunali. 2. I comuni specificano, nella relazione previsionale e programmatica, i contenuti, le modalita' e gli obiettivi dell'attivita' programmatoria di loro competenza. 3. In particolare la relazione, di cui al comma 2, deve contenere: a) la specificazione, a livello comunale, delle indicazioni programmatorie demandate ai comuni dagli atti di programmazione regionali, provinciali o metropolitani; b) le modalita' operative per il coordinamento tra le indicazioni di cui alla lettera a) e le linee di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.