Art. 14.
           Atti di programmazione socio-economica comunale
 
   1.  Gli  atti  di  programmazione  socio-economica  comunale  sono
costituiti dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio
annuale e pluriennale e dai piani e programmi urbanistici comunali.
   2.  I  comuni  specificano,   nella   relazione   previsionale   e
programmatica,   i   contenuti,   le   modalita'   e   gli  obiettivi
dell'attivita' programmatoria di loro competenza.
   3. In particolare la relazione, di cui al comma 2, deve contenere:
     a) la specificazione,  a  livello  comunale,  delle  indicazioni
programmatorie  demandate  ai  comuni  dagli  atti  di programmazione
regionali, provinciali o metropolitani;
     b)  le  modalita'  operative  per  il   coordinamento   tra   le
indicazioni  di  cui  alla  lettera a) e le linee di attuazione degli
strumenti urbanistici comunali.